Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE “VALLE DELLE SALINE”

 

ART.1

Nel Comune di Oppido Mamertina è costituita, l’Associazione musicale denominata “VALLE DELLE SALINE”.

ART.2

L’Associazione musicale “VALLE DELLE SALINE” svolge la sua opera senza perseguire scopi di lucro.

ART . 3

Il fine dell’associazione che non persegue scopo di lucro ma esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di integrazione tra culture diverse, consiste nella promozione e valorizzazione della cultura musicale anche attraverso la tutela, la conservazione e la realizzazione delle cose d’interesse artistico e storico.

L’Associazione musicale “VALLE DELLE SALINE” al fine di quanto sopra :

  • promuove, coordina e gestisce corsi strumentali vocali, corsi di didattica e di storia della musica, corsi di perfezionamento, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani;
  • favorisce e organizza manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
  • promuove e favorisce la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali;
  • organizza la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali più significative ovunque se ne offra la possibilità;
  • cura la gestione di locali da adibire sale da! concerto, sale musica, sale ascolto e sale conferenza;
  • attiva iniziative musicali e culturali nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
  • organizza manifestazioni e corsi musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato;
  • offre un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati;
  • avvia ricerche di storia locale, promuove musicisti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti musicali, compie studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi nell’ambito del territorio;
  • svolge qualsiasi altra attività che si rivela utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e la cultura musicale;
  • cura direttamente e indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche.

ART.4

Nell’Associazione si distinguono:

  • soci fondatori;
  • i soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che intervengono all’atto costitutivo e danno vita alla prima fase degli organi sociali.

Sono soci ordinari tutti coloro che avendo presentato domanda, avendo accettato totalmente il presente statuto e regolamento interno, ove fosse adottato, e impegnandosi per il raggiungimento degli scopi che l’Associazione si prefigge, vengono ammessi a far parte, dai Comitato Direttivo con provvedimento motivato.

ART . 5

La domanda per essere ammessi deve essere presentata Comitato Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità’ ed indicazioni:

  1. indicare cognome e nome, luogo e data di nascita professione e residenza;
  2. dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi associativi.

La presentazione della domanda da’ diritto a ricevere la tessera associativa.

E’ compito del Comitato Direttivo dell’Associazione ratificare tale ammissione entro trenta giorni.

Nel caso la domanda verrà respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale sì pronunzia in via definitiva  l’Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.

Le dimissioni da associato vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Gli associati ed i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa.

Gli associati sono tenuti:

  1. al pagamento della tessera associativa;
  2. all’osservanza dallo statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi, associativi;
  3. ai versamento di eventuali quote straordinarie ad! integrazione della cassa associativa.

ART. 6

Sono organi dell’Associazione:

  • il Comitato Direttivo;
  • l’’Assemblea dei Soci;
  • Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Tesoriere;
  • il Collegio dei Revisori.

ART.7

Il Comitato Direttivo che è composto da un numero variabile da tre a sette membri dura in carica tre anni i membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo dirige l’attività dell’Associazione e gestisce il suo patrimonio.

Il Comitato direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci a maggioranza semplice.

Ogni carica è gratuita salvo diversa delibera dell’Assemblea.

Qualora venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, gli altri integreranno il Comitato per cooptazione. I membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Comitato che li ha cooptati.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il comitato decade e l’Assemblea deve provvedere alla nuova elezione.

ART. 8

L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o da chi ne fa le veci.

In essa ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio. Ogni socio non può più avere più di una delega.

L’Assemblea deve essere convocata entro il quindici aprile di ogni anno.

L’Assemblea può essere inoltre convocata ogni qualvolta lo reputerà necessario il Comitato Direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un decimo dei soci.

Le convocazioni debbono farsi mediante lettera spedita all’indirizzo dei soci almeno dieci giorni prima della datai fissata per l’assemblea nonché mediante avviso pubblicato con; affissione presso la sede sociale con l’indicazione i dell’Ordine del Giorno e dell’eventuale seconda convocazione.

Per la validità delle Assemblee in prima convocazione necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso della seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida! qualunque sia il numero del soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

delibere aventi per oggetto le modifiche del presente statuto, dovranno essere in ogni caso assunte con il voto! favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

ART . 9

Comitato Direttivo è incaricato di tutte le pratiche ‘interessanti la vita e gli scopi dell’Associazione della ;quale ha piena responsabilità di fronte ad enti ed a terzi! avendo poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Comitato Direttivo elegge un Presidente che avrà poteri firma e la rappresentanza dell’Associazione.

Il Comitato Direttivo elegge eventualmente un Vice Presidente che avrà poteri di firma e la rappresentanza dell’Associazione in caso di assenza o impedimento del Presidente.

La gestione sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno: il Presidente sottopone alla Assemblea Generale Ordinaria per l’approvazione entro il quindici aprile il bilancio: dell’esercizio predisposto dai Comitato Direttivo, il bilancio deve essere approvato con il voto favorevole della metà dei soci. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui spettanti sono devoluti ai Vice Presidente o, in sua mancanza, al membro più anziano del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo determina le modalità per la gestione finanziaria.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono; autorizzati a riscuotere somme da privati, banche, enti, uffici, rilasciandone quietanza.

Il Comitato Direttivo elegge un Tesoriere che custodirà ogni somma pertinenza dell’Associazione; le eccedenze attive saranno depositate su libretto bancario intestato all’associazione.

ART. 10

Il Collegio dei revisori si compone di tre membri eletti» dall’Assemblea.

I Revisori durano in carica tre anni e non sono rieleggibili.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente.

È di competenza del Collegio dei Revisori:

  • il controllo sulla gestione dell’Associazione;
  • il controllo sulla regolare tenuta della contabilità;
  • la presentazione all’Assemblea delle relazioni sui bilanci e sui conti consuntivi.

ART.11

Le disponibilità dell’Associazione sono costituite:

  1. dal contributo annuo dei soci;
  2. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  3. da ogni entrata o conferimento che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

ART.12

I soci potranno recedere dall’Associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al Presidente, il quale nei darà comunicazione al Comitato Direttivo ed all’Assemblea.

Il socio recedente non avrà diritto a liquidazione alcuna con, riferimento sia ad eventuali conferimenti, sia per le quote versate.

Gli associati sono esclusi per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese! dagli organi associativi;
  2. quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote associative senza giustificato motivo;
  3. quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.

Le esclusioni saranno decise dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Gli associati esclusi psr morosità potranno dietro domandai essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea degli associati.

Gli associati esclusi potranno ricorrere contro provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

ART.13

è facoltà del Comitato Direttivo emanare un regolamento peri l’Attività dell’Associazione e regolamenti specifici per singoli settori.

ART.14

o scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

ART.15

per quanto non previsto nel presente statuto restano in vigore le disposizioni di leggi civili vigenti in materia.